Il cyberbullismo rappresenta l’atto violento di sopraffazione, prevaricazione e molestia compiuto verso una o più persone tramite l’utilizzo di strumenti telematici e/o comunicazione digitale. Il cyberbullismo è nato in seguito alla diffusione di un altro fenomeno fisico: il bullismo. Entrambi, cyberbullismo e bullismo, si manifestano in età minorile specialmente negli ambienti scolastici e giovanili.

Tramite l’utilizzo di sms, chiamate, messaggi e commenti ripetuti sui social, invio di email e l’uso di ogni mezzo disponibile per la comunicazione, il “cyberbullo” minaccia, offende, denigra e attua violenza psicologica indirizzata verso una persona che diventa la sua vittima. Molto spesso, le vittime di questa manifestazione d’odio sono ragazzi/e giovanissimi/e a partire dai 11/12 anni. La comunicazione aggressiva e violenta può diventare costante fino a sfociare anche nella creazione di immagini o video che riprendono la vittima mentre viene maltrattata o picchiata dal vivo che poi vengono postati nei gruppi di amici o compagni di classe in modo da umiliare il/la ragazzo/a e innescare una catena di commenti e presa in giro nei suoi confronti. Spesso, naturalmente, il cyberbullo non agisce da solo ma tramite una rete amicale che lo favorisce e lo aiuta nella diffusione dei contenuti denigratori a cui dà vita.

In Italia esiste una legge che previene e contrasta i fenomeni di cyberbullismo. Si chiama Legge n. 71/2017 ed è stata creata proprio per difendere i diritti di tutte le persone minorenni che si trovano nella situazione di Luca. Il cyberbullismo è considerata una forma di violenza tipica dell’età giovanile. Questo significa che la legge è nata per tutelare la popolazione minorile; dando la possibilità di identificare percorsi di sostegno che aiutino i minori nella crescita e sviluppo. La legge non si rivolge ai maggiorenni o adulti, i quali hanno a disposizione altri strumenti giuridici per tutelare i propri diritti.

La legge lavora su due fronti:

1. Prevenire il diffondersi di situazione di cyberbullismo

La legge obbliga le scuole ad avere nel proprio organico docenti responsabili della prevenzione del fenomeno tra i propri studenti, che favorisca la creazione di percorsi educativi sul tema da affrontare con i ragazzi sin dalla scuola primaria e avvii azioni e piani strategici per sostenere le vittime del fenomeno e le loro famiglie, nonché azioni ed interventi educativi mirati al cyberbullo e la propria famiglia.

2. Azioni per contrastare i fenomeni di cyberbullismo

A. Prevede il diritto per il/a minore vittima di cyberbullismo di rivolgersi ai gestori dei siti internet e social media in cui viene attaccato/a, per ottenere dei provvedimenti specifici e tempestivi di oscuramento, rimozione, o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso su internet da terzi. I gestori delle pagine web devono dare risposta alle segnalazioni entro 24 ore e in 48 provvedere alla risoluzione delle richieste. In caso non venga accolta la richiesta, il/la minore può rivolgersi direttamente al garante per la protezione dei dati personali, cioè l’autorità di controllo nazionale che si occupa di verificare la reale protezione dei dati e diritti di privacy.

B. Prevede delle conseguenze per chi ha agito l’atto di cyberbullismo, il cosiddetto cyberbullo, e anche per chi ha diffuso le immagini e i commenti denigratori verso la vittima. Le conseguenze della legge, dato che si tratta di minori in formazione, mirano a realizzare percorsi rieducativi rivolti ai minori che hanno diffuso o sono stati responsabili dell’azione di cyberbullismo. I percorsi rieducativi coinvolgono sia i minori, che le famiglie, e sono sotto stretta osservanza del tribunale minorile.