Decisione Quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell’Unione Europea

Il fenomeno dei discorsi d’odio è stato affrontato anche a livello sovranazionale dall’Unione Europea. Un documento di particolare rilevanza è rappresentato dalla Decisione Quadro 2008/913/GAI, adottata il 28 novembre 2008 dal Consiglio dell’Unione Europea e dedicata alla “lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1582990469103&uri=CELEX:32008F09) .

Decisione Quadro 2008/913/GAI, Articolo 1, paragrafo 1 (Reati di stampo razzista o xenofobo)

Articolo 1, paragrafo 1:
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i seguenti comportamenti intenzionali siano resi punibili:
a) l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica;
b) la perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;
c) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;
d) l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.