Art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), commi 1-2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Comma 1

  • L’agente deve:
    • Aver partecipato alla produzione delle immagini o dei video sessualmente espliciti;
    • Essersi procurato tali materiali contro la volontà delle persone ritratte
  • Il fine dell’agente è indifferente

Comma 2

  • L’agente può essere chiunque abbia in qualunque modo ricevuto o acquisito le immagini o i video
  • Vi deve essere il fine di cagionare nocumento alla persona ritratta

Elementi comuni

  • Destinazione privata delle immagini o video
  • Assenza del consenso delle persone rappresentate