Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o mole-sta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. 

Elementi costitutivi della fattispecie

  • Condotte reiterate di minaccia o molestia:
    • Sufficienti due episodi;
    • Minaccia: prospettazione di un male futuro o prossimo;
    • Molestia: attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psicofisico normale di un individuo;
  • Sussistenza di almeno uno dei seguenti eventi alternativi:
    • Perdurante e grave stato di ansia o di paura;
    • Fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata comunque alla vittima da una relazione affettiva;
    • Costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita

Circostanze aggravanti

  • Aumento della pena fino a un terzo se:
    • Il fatto è commesso da:
      • Coniuge (o parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso), anche se separato o divorziato;
      • Persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
    • Il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cyberstalking);
  • Aumento della pena fino alla metà se:
    • Il fatto è commesso in danno di:
      • Minore;
      • Donna in stato di gravidanza;
      • Persona con disabilità;
    • Il fatto è commesso con armi;
    • Il fatto è commesso da persona travisata.

Aspetti processuali

  • Procedibilità generalmente a querela della persona offesa
  • Procedura di ammonimento (Art. 8 d.l. n. 11/2009):
    • Procedura amministrativa ammessa fino a che non sia stata sporta querela;
    • Ammonizione orale da parte del questore;
    • In caso di mancata ottemperanza dell’ammonizione:
      • Perseguibilità di ufficio;
      • Aumento di pena.