PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI
E POLITICI
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA
ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
Obbligo a carico degli Stati di vietare
l’hate speech (Articolo 20).
Obbligo a carico degli Stati di prevedere fattispecie penali che sanzionino l’hate speech (Articolo 4).Possibilità per gli Stati Contraenti di
prevedere misure e sanzioni, anche
di carattere penale, volte a contrastare la diffusione di hate speech (Articolo 10).
Condotta vietata: “appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza”.Condotte da dichiararsi reati punibili:
a. Diffusione di idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale.
b. Incitamento alla discriminazione razziale.
c. Incitamento ad atti di violenza.
d. Partecipazione a organizzazioni, ad attività di propaganda organizzate ed a ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che la incoraggino.
Impegno degli Stati a:
a. Non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.
Le condotte sono vietate a discrezione degli Stati membri del Consiglio d’Europa, i quali possono dunque adottare formulazioni diverse e punire condotte diverse.
L’imposizione di misure restrittive e di sanzioni deve tuttavia rispettare le condizioni poste dall’articolo 10 sulla libertà di espressione.
Non sono tutelate dall’articolo 10, in quanto costituiscono abuso di diritto ai sensi dell’articolo 17, le manifestazioni di pensiero che espongano opinioni e informazioni di carattere:
a. Negazionista (con riferimento a crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidi storicamente accertati).
b. Antisemita.
c. Islamofobico (in casi di particolare gravità).
Tipologie di odio considerate: nazionale; religioso; razziale.Tipologie di odio considerate: etnico-razziale.Tipologie di odio considerate: etnico-razziale; nazionale; religioso; omofobico etc. (a seconda della normativa del singolo Stato contraente).
Gli Stati contraenti sono tenuti, per diritto internazionale, a implementare legislazioni anti-hate speech secondo le disposizioni del Patto.Gli Stati contraenti sono tenuti, per diritto internazionale, a implementare legislazioni anti-hate speech secondo le disposizioni della Convenzione.Gli Stati contraenti non sono tenuti, per diritto internazionale, a implementare legislazioni anti-hate speech. Tuttavia, essi sono stati incoraggiati a fare ciò da parte di numerosi organi del Consiglio d’Europa.
Inoltre, si tenga conto che la maggioranza degli Stati aderenti alla CEDU sono altresì firmatari del Patto sui Diritti Civili e Politici e della Convenzione sull’Eliminazione della Discriminazione Razziale.