Il termine stalking ha origini inglesi e rimanda nel suo significato semantico al comportamento tenuto dal cacciatore che “fa la posta” alla preda. A livello criminologico, il termine fa riferimento alla condotta di un soggetto che, ossessionato da un’altra persona, attua una serie di “atti persecutori”: comunicazioni non volute, contatti non desiderati, pedinamenti, appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, invio di regali non desiderati, presentazione reiterata di denunce infondate, diffamazione etc. Quando questa serie di atti persecutori avviene attraverso l’uso dei mezzi digitali (es. uso dei social, app di messaggistica, videochiamate ecc.) prende il nome di cyberstalking.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA STALKING E CYBERSTALKING?

  • Nel caso dello stalking si parla di molestia, mentre nel caso del cyberstalking di cybermolestia: entrambe sono accomunate dall’avere lo stesso effetto sulla vittima e lo stesso impatto sulla sua libertà e sulla sua vita privata.
  • Cambiano gli spazi in cui la molestia e l’atto persecutorio vengono agiti. In caso di stalking la molestia avviene nel mondo fisico, tramite persecuzioni fisiche, pedinamenti reali, minacce e molestie verbali o tramite lettere all’indirizzo di casa. Il cyberstalking invece avviene nel cyberspazio e può tramutarsi in pedinamenti virtuali, uso di social network o app di messaggistica per contattare ripetutamente una persona.
Lo stalking e il cyberstalking rientrano entrambi sotto la dicitura di “Atti persecutori” e hanno una legislazione specifica che possiamo trovare nel codice penale italiano.

Queste due modalità di atti persecutori non sono mondi separati, ma molto spesso chi agisce questo tipo di reato usa entrambi i canali, sia fisico che virtuale, per molestare la sua vittima. Il cyberstalking e lo stalking sono quindi spesso pratiche persecutorie che avvengono nello stesso momento a danno della stessa persona.

Il cyberstalking è quindi un pedinamento virtuale che, spesso, si serve di softwares di controllo come gli spywere, il GPS (Global Positioning System) o i diversi Social Network per localizzare la vittima e raggiungerla. Il cyberstalker utilizza i social network o le app di messaggistica per contattare ripetutamente la vittima, molto spesso attraverso identità anonime o false.

QUALI SONO LE TUTELE CONTRO LO STALKING E IL CYBERSTALKING?

Esistono tre diversi gradi di tutela dallo stalking o dal cyberstalking. L’utilizzo dell’uno o dell’altro dipende dal grado di pericolosità. Ecco cosa può fare la vittima in caso di cybermolestie e/o molestie:

  1. La diffida dell’avvocato. La vittima può rivolgersi al suo avvocato in modo tale che quest’ultimo contatti il colpevole, per iscritto o per telefono, e gli manifesti i rischi della sua condotta e le conseguenze legali a cui andrebbe incontro nel momento in cui perseveri nella condotta;
  2. L’ammonimento del questore. La vittima può rivolgersi al questore prima di presentare la querela. Il questore convoca il reo e lo ammonisce prospettandogli le conseguenze della propria condotta. L’inosservanza dell’ammonimento del questore costituisce un’aggravante del reato di stalking e consente alle autorità di procedere contro il reo autonomamente;
  3. La querela e il procedimento penale. La vittima può, infine, procedere per via penale contro il colpevole e presentare la querela ai carabinieri, alla polizia o direttamente alla Procura della Repubblica.